Giurisprudenza e Prassi

MERA PUBBLICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE IL CHIARIMENTO: NON INFICIA LA GARA (35 - 92)

ANAC PARERE 2025

Con un ultimo quesito, l'istante contesta l'avvenuta pubblicazione, in forma non anonima, di una propria richiesta di chiarimenti, chiedendo se possa ritenersi consumata una violazione della normativa in tema di segretezza e di tutela della privacy.

L'Autorità non dispone delle competenze ex lege per pronunciarsi in tema di violazione della normativa in tema di privacy; l'indagine sarà, pertanto, condotta solo con riferimento ai profili attinenti alla contrattualistica pubblica.

L'art. 35, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023, secondo il quale "Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime" e il successivo comma 3, a mente del quale "Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale".

La giurisprudenza ha proprio di recente precisato che " Il principio dell'anonimato dei concorrenti, a presidio del quale sono poste anche sanzioni penali, costituisce uno dei pilastri delle procedure ad evidenza pubblica, essendo noto che in tanto possono essere conclusi accordi collusivi fra gli operatori interessati in quanto ciascuno di essi conosca in anticipo l'identità degli altri', estendendo la regola dell'anonimato sia alle richieste di chiarimenti sia all'elenco dei soggetto che ha effettuato il sopralluogo (TAR Marche, 28 marzo 2025, n. 227).

L'orientamento dell'Autorità secondo il quale "l'anonimato nella pubblicazione dei chiarimenti risponde alla necessità di mantenere la competizione indenne da meccanismi di collusione e di impedire intese tra operatori economici volte a concordare i rispettivi comportamenti per influenzare l'esito della selezione". Da tale premessa, l'Autorità ne ha fatto discendere che "spetta alla stazione appaltante valutare, nella propria discrezionalità, se la violazione in questione, per le modalità con cui essa è avvenuta e per gli effetti che ne potrebbero derivare, sia in grado di per sé di inficiare l'intera procedura di gara" (Delibera n. 29 del 10 gennaio 2018).

Nel caso di specie, in base agli elementi rappresentati dalle parti e tenuto conto dello stato in cui versa la procedura di gara (non sono state ancora aperte le offerte tecniche), la mera pubblicazione del nominativo dell'autore della richiesta non pare aver influito sulla partecipazione e sulle offerte formulate dagli altri concorrenti.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)