Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DEI CREDITI: PRIVA L'APPALTATORE DELLA TITOLARITÀ ATTIVA, NON POTENDO PIU' AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PER IL PAGAMENTO DELLE RISERVE (117)

TRIBUNALE DI TRENTO SENTENZA 2026

Nell'ambito dei contratti pubblici, il perfezionamento di un contratto di factoring avente ad oggetto la cessione dei crediti presenti e futuri determina il trasferimento al cessionario di ogni situazione giuridica collegata al diritto di credito, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria derivanti dall'anomalo andamento dell'appalto formalizzate tramite l'iscrizione di riserve.

Ne consegue il totale difetto di titolarità attiva in capo all'appaltatore cedente, il quale non è più legittimato ad azionare in giudizio le suddette pretese contabili nei confronti della Stazione Appaltante.

"La cessione del credito, anche quanto ai relativi accessori ex art. 1263 c.c., determina il trasferimento di ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rientrando nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. Sez. 1, 15/09/1999, n. 9823; v. anche Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21275; Sez. 3, 09/04/2024, n. 9479).

Se è vero, infatti, come altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2, 29/03/2024, n. 8579; Sez. 3, 06/07/2018, n. 17727), che la cessione del credito produce un effetto più circoscritto rispetto a quanto avvenga nell’ipotesi della cessione del contratto, essendo la prima limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario, ciò, tuttavia, non elide e anzi conferma il trasferimento in capo al cessionario dei diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione.

Per quanto sopra, in conseguenza della cessione di tutti i crediti relativi al contratto di appalto, parte attrice è sprovvista di titolarità attiva rispetto alla domanda di condanna della stazione appaltante “al pagamento del saldo dei lavori” come asseritamente dipeso dall’accertamento del maggior dovuto derivante dalle riserve."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)