IMPUGNAZIONE "AL BUIO" E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE: IN ASSENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI, LE SPESE DI LITE SONO A CARICO DELLA RICORRENTE (35.1.C)
Il Collegio osserva che il consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie: “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. […]”. (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo delle parti, le stesse vanno poste a carico della società ricorrente.
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Il ricorso era diretto ad una rideterminazione del punteggio ottenuto dalla ricorrente evidenziando profili di illegittimità dell’operato della Commissione. Tuttavia, non sono stati rilevati profili, apprezzabilmente significativi, di illogicità, irrazionalità o incompletezza della valutazione espressa dalla Commissione e non è apparsa condivisibile la contestazione relativa all’assenza di “individualità” nell’attribuzione dei punteggi da parte dei Commissari, con riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “prova campionatura”, attraverso l’invocazione di alcuni principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022, non applicabili alla fattispecie in esame.
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