ONERE PROBATORIO SULL'EQUIVALENZA DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA' RILASCIATE DA ORGANISMI NON ACCREDITATI (87.3)
In materia di gare pubbliche, il principio di equivalenza delle certificazioni di qualità è opponibile a condizione che i titoli provengano da organismi di valutazione della conformità che, pur se non registrati presso l'ente di accreditamento nazionale, operino sulla base di attestazioni del corrispondente organismo nazionale di uno Stato membro firmatario degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento. Qualora un concorrente contesti specificamente l'idoneità di tali certificazioni per carenza di accreditamento, l'onere della prova dell'equipollenza ricade sulla stazione appaltante o sul controinteressato, i quali devono dimostrare la sussistenza dei presupposti di accreditamento internazionale o l'effettiva rispondenza ai criteri tecnici stabiliti.
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