Giurisprudenza e Prassi

SOSTITUZIONE DEL CCNL IN CORSO DI GARA: ILLEGITTIMA SE NON RICORRONO CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE (41.14)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2025

Il Collegio rileva che la giurisprudenza richiamata dalle difese del Comune e della prima classificata al fine di sostenere la possibilità di procedere alla modifica del contratto collettivo (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5822 del 4 luglio 2025 e Sez. V, sent. n. 453 del 15 gennaio 2024) non risulta pertinente per il caso di specie.

Tale orientamento interpretativo, infatti, attiene all’ipotesi, del tutto fisiologica, in cui il contratto collettivo applicato dall’operatore economico sia oggetto di rinnovo, con conseguente necessità per quest’ultimo di dare applicazione al nuovo trattamento economico e normativo ivi previsto. Nel caso di specie, invece, la modifica del contratto collettivo non discende da circostanze sopravvenute ed estranee rispetto alla volontà dell’aggiudicataria e non si pone quale mera sostituzione del contratto non più vigente con quello risultante a seguito di rinnovo, venendo in considerazione, invece, la sostituzione tra due contratti collettivi diversi, disposta sulla base di una scelta volontaria dall’operatore economico, peraltro effettuata in corso di gara e manifestata all’amministrazione solo successivamente all’aggiudicazione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)