RINNOVO SOPRAVVENUTO DEL CCNL: NON COSTITUISCE UN'ALTERAZIONE INAMMISSIBILE DELL'OFFERTA (95.10)
A dispetto di quanto opina l’appellante, il rinnovo contrattuale, pur prudenzialmente previsto e coperto teoricamente dalla rivalutazione, costituisce a tutti gli effetti una sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica.
E’ orientata pacificamente in tal senso la giurisprudenza amministrativa secondo cui: “Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624).
Con particolare riguardo al rinnovo – sopravvenuto – del C.C.N.L. la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente statuito che “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).
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Il Collegio ha inoltre avuto modo di precisare che non è dato in questa sede sindacare sulle strategie commerciali perseguite dai partner commerciali dell’aggiudicataria poiché la verifica di anomalia deve concentrarsi sulla sostenibilità dell’offerta e non sulla sostenibilità delle condizioni di subfornitura accordate all’aggiudicataria, le quali possono rientrare in un quadro più ampio di relazioni commerciali suscettibili di rinvenire aliunde coperture e compensazioni, e che va in ogni caso condiviso il percorso argomentativo del primo giudice che ha ricondotto tale scontistica (del subfornitore) nel novero delle “condizioni eccezionalmente favorevoli” di cui all’art. 97, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 che ben possono sopravvenire all’offerta economica, come ampiamente dimostrato alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa.
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