Giurisprudenza e Prassi

PRESUNZIONE DI EQUIVALENZA DEI CCNL DEL SETTORE EDILIZIA: SI APPLICA IN BASE ALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE, NON DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (I.01)

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2025

Risulta in fatto che l’aggiudicataria ha dichiarato l’applicazione di un C.C.N.L. (F018) che, pur essendo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012), si giova della presunzione di equivalenza sancita dall’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 (“Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”).

La richiamata previsione - entrata in vigore in data 31/12/2024 – ha del tutto legittimamente presieduto, nei sensi indicati, all’attività di verifica di equivalenza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 (come novellato dal D.lgs. n. 209/2024), tenuto conto che detta attività è collocabile in un momento successivo a tale data (l’aggiudicazione, alla quale la verifica è strettamente connessa, è del 28/7/2025) e, dunque, essa è correttamente sussumibile sotto il regime della disciplina normativa ratione temporis vigente all’atto del suo dispiegarsi, in conformità al generale principio tempus regit actum.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)