Giurisprudenza e Prassi

L’OPERATORE ECONOMICO NON PIU' "IMPRESA ARTIGIANA" NON PUÒ APPLICARE IL CCNL DEL SETTORE ARTIGIANATO NELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA (110)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

In sede di gara pubblica, la facoltà dell’operatore economico di indicare un contratto collettivo di lavoro differente da quello individuato dalla stazione appaltante è subordinata alla coerenza del contratto prescelto con la natura giuridica e la dimensione dell’impresa, nonché alla prova della sua equivalenza economica e normativa. Qualora venga accertata una significativa differenza nel trattamento retributivo (nella specie del 25%), la stazione appaltante può legittimamente omettere l’analisi degli aspetti normativi, essendo il solo dato economico sufficiente a revocare i benefici contributivi e a giustificare l’esclusione.

"Invero, se nei rapporti privatistici non sussiste l’obbligo per l’impresa di applicare il contratto collettivo del settore industriale, anche allorché abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana, ciò non può valere anche ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici e nell’esecuzione dei relativi contratti.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione al previgente art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006, infatti, in materia di appalto pubblico l'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore di riferimento, con conseguente applicazione del contratto del settore industriale qualora l’impresa abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana (in tal senso, Cass., sez. lav., 1 marzo 2019, n. 6143; Cass., sez. lav., 9 agosto 2024, n. 22641).

Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per consentire agli operatori economici di partecipare a procedure evidenziali per l’affidamento di contratti pubblici avvalendosi dei benefici - in termini di disciplina economico-normativa stabilita nei CCNL - derivanti da qualifiche delle quali non sono, tuttavia, in possesso, con conseguente violazione di norme imperative poste a tutela dei lavoratori, oltre che frustrazione della par condicio.

Alla luce degli anzidetti rilievi, deve ritenersi, pertanto, che difetti in capo all’odierna ricorrente l’interesse a far valere la censura in esame, non potendo essa dolersi della mancata scelta da parte della stazione appaltante di un CCNL di cui la stessa non avrebbe, in ogni caso, potuto fare applicazione (in ragione della carenza della qualifica soggettiva all’uopo necessaria).

[...]

si è già evidenziato come il mancato possesso della qualifica di impresa artigiana impedisse alla ricorrente di applicare all’appalto di cui è causa il CCNL da essa indicato in sede di offerta.

Sul punto, neppure può ravvisarsi, peraltro, la pretesa violazione dell’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.01.

In disparte il rilievo per cui trattasi di norma (introdotta dal D.Lgs. 209/2024 a decorrere dal 31.12.2024 e per l’effetto) non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, è in ogni caso dirimente il rilievo per cui la ricorrente (secondo cui tale disposizione sarebbe volta, in una prospettiva meramente finalistica, a garantire “in ogni caso l’equivalenza tra CCNL…anche a prescindere dalla dimensione e dalla natura giuridica dell’impresa”) pretenderebbe di assegnare alla stessa un significato esattamente opposto rispetto a quello riveniente dal dato letterale (cfr. «a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa»).

Se è vero, infatti, che il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), è altrettanto vero che tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

Per le ragioni sin qui illustrate, deve pertanto ritenersi immune da censure la impugnata determinazione esclusiva nella parte in cui è stata motivata sulla scorta della indicazione, nella offerta presentata dalla ricorrente, dell’applicazione di un CCNL “non conforme alla sua natura giuridica”.

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