INAMMISSIBILITA' DEL SUPERMINIMO PER LA VERIFICA DI EQUIVALENZA DEI CCNL (11)
In sede di verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la valutazione economica deve vertere unicamente sulle componenti fisse della retribuzione globale annua individuate dall'art. 4 dell'Allegato I.01. Ne consegue che il "superminimo" – costituendo per sua natura un elemento eventuale e accessorio della retribuzione, erogato a titolo di aumento retributivo correlato a particolari meriti o qualità delle mansioni – non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza, né può validamente colmare il differenziale tra i minimi tabellari dei contratti collettivi posti a raffronto.
"La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua... E il superminimo non lo è... Se il superminimo è un elemento 'eventuale' non può essere, al contempo, una voce 'fissa' della retribuzione, costituendone, invece, una parte accessoria... Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza" (conforme a TAR Puglia – Lecce, n. 1461/2025).
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