Giurisprudenza e Prassi

CCNL LATERIZI E CCNL EDILIZIA: LA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA DEVE TENER CONTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO (11)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il giudizio di equivalenza tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello differente applicato dal concorrente non può fondarsi su una valutazione atomistica di singole voci favorevoli, bensì richiede un raffronto sistemico volto ad accertare che lo scostamento sia solo marginale e non intacchi il nucleo essenziale delle tutele. Ai fini dell'equivalenza economica, non possono essere computati gli importi corrisposti a titolo di "superminimo assorbibile", in quanto elementi precari e discrezionali che non garantiscono la stabilità della tutela retributiva nel tempo.

"Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CCNL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.

Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell'impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori” (cfr. T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025)."

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