ILLEGITTIMA L'INTEGRAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA CON EFFICACIA DECORRENTE DOPO IL TERMINE DELLE OFFERTE (106.5)
In tema di appalti pubblici nei settori speciali, l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la carenza di una garanzia provvisoria mediante la produzione di un atto integrativo la cui efficacia decorra da una data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria deve infatti assicurare la serietà dell'offerta e coprire l'intero periodo richiesto dalla lex specialis senza soluzione di continuità sin dalla data di scadenza del termine di partecipazione, a tutela della par condicio tra i concorrenti.
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