Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti.

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 150 riprende, senza modifiche sostanziali, il contenuto dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale recepiva fedelmente l’articolo 12 della direttiva 201...
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