Giurisprudenza e Prassi

Legittimità annotazione ANAC per risoluzione contrattuale da grave inadempimento

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità per le stazioni appaltanti, ma non può sostituirsi al giudice civile nella valutazione di merito sulla sussistenza dell'inadempimento contrattuale, essendo sufficiente un accertamento inevitabilmente sommario delle posizioni delle parti.

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