PRINCIPIO DI FIDUCIA: PREVALENZA DEI CHIARIMENTI RUP SUL RIGORE FORMALE DELLA LEX SPECIALIS (2)
In tema di appalti pubblici, l'interpretazione delle clausole del disciplinare di gara deve essere condotta secondo i canoni di correttezza e buona fede, privilegiando l'ermeneutica che consenta di ritenere legittima la previsione normativa e di tutelare l'affidamento dei concorrenti. In particolare, qualora il RUP fornisca chiarimenti sulla portata di un onere documentale (nella specie, l'asseverazione del PEF), tali indicazioni non possono essere ritenute irrilevanti se l'operatore economico vi si è conformato.
Sotto altro profilo, la verifica del rispetto dei CAM deve essere ancorata all'oggetto dell'appalto, distinguendo tra i criteri relativi alla fornitura di beni e quelli relativi all'esecuzione dei servizi.
"[...] considerato che, avendo l’appalto de quo come oggetto «l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica», i CAM che vengono in rilievo nella presente fattispecie non sono quelli previsti né dal punto 6 e né dal punto 7 del d.m. 23 giugno 2022 (erroneamente invocati dal ricorrente), aventi ad oggetto i diversi appalti concernenti rispettivamente la “fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani” e la “fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”; al contrario, nel presente caso, vengono in rilievo i CAM di cui ai punti 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2022, riguardanti appunto gli affidamenti dei servizi rispettivamente di “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” e di “pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana”
[...]
I chiarimenti del r.u.p. [...] con i quali si è espressamente affermato che la suddetta asseverazione «è da intendersi come “presa d’atto ed accettazione” del rispettivo PEF» – non possono essere ritenuti irrilevanti, dovendosi invece tutelare l’affidamento dell’a.t.i. aggiudicataria che, nel prendere atto e nell’accettare espressamente i PEF elaborati dai Comuni, si è attenuta ai predetti chiarimenti del r.u.p."
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