GARE BIM ANTE 2025: L'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI) NON E' ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA TECNICA SE LA RELATIVA PRODUZIONE NON È ESPRESSAMENTE RICHIESTA (43)
L'Offerta di Gestione Informativa (OGI) non può essere considerata elemento essenziale dell'offerta tecnica a pena di esclusione se la relativa produzione non è specificamente ed espressamente richiesta dalla lex specialis, specialmente laddove la normativa ratione temporis non imponga ancora l'uso obbligatorio della metodologia BIM.
"La gara, pertanto, riguarda un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio già esistente, per il quale la normativa, ratione temporis applicabile, non prevedeva espressamente l’obbligo di applicazione della metodologia BIM.
La procedura di gara è stata bandita in data 12.12.2024, pertanto nella specie non è applicabile il Decreto ‘correttivo’, ossia il d.lgs. 31.12.2024 n. 209.
L’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare, a decorrere dal 1 gennaio 2025, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ossia il c.d. BIM (Building Information Modelling), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro, stabilendo, inoltre che: “La disposizione del primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.
[...]
Come sopra si è detto, l’art. 43 cit. dispone che, al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla prima parte del comma 1 dell’art. 43, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno comunque la facoltà di adottare i medesimi metodi gestione informativa digitale delle costruzioni, prevedendo eventualmente nella documentazione di gara un punteggio premiale (art. 43, comma 2, d.gs. n. 36 del 2023). La norma subordina tale facoltà all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.
[...]
La circostanza decisiva è che l’art. 34 del bando – disciplinare di gara non contempla l’OGI tra i documenti che i concorrenti erano tenuti ad inserire all’interno della documentazione costituente l’offerta tecnica da presentare in gara, precisando nelle avvertenze finali che, a parte il caso dell’assenza totale di produzione documentale, solo ‘la mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione A, B, C comporta l’esclusione dalla gara’, mentre ‘la mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione D ed E non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico criterio’.
Quanto al fatto che l’art. 34 del bando – disciplinare abbia precisato che: “il progetto è stato redatto con modalità BIM e come tale dovrà essere gestito in tutte le fasi realizzative”, come anche con riferimento alle avvertenze finali dell’articolo, secondo cui la presentazione da parte dell’appaltatore del Piano per la Gestione Informativa deve essere effettuato ‘entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto’, si osserva quanto segue.
In relazione alla previsione contenuta nelle avvertenze, come chiarito dal T.A.R., appare evidente che trattasi di adempimento pacificamente successivo non solo all’aggiudicazione, ma addirittura alla stipula del contratto, quindi la presentazione del ‘Piano per la Gestione Informativa’, non trova alcun riscontro tra gli obblighi cui erano tenuti i concorrenti in sede di presentazione dell’offerta tecnica."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

