Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
4. Nell’allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. comma abrogato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Pareri tratti da fonti ufficiali
Posto che l'art. 225 bis, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni di cui all'art. 43 del Codice in materia di progettazione BIM non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice già avviati alla data di entrata di entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024) per i quali è stato redatto il DOCFAP ex art. 2, comma 5, dell'Allegato I.7 al Codice, si chiede se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento - per il quale il DOCFAP è stato approvato nel mese di ottobre 2024 - che trova totale copertura finanziaria deliberata nel 2024all'interno del CDA dell'ente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.
Al fine di appaltare il completamento di un'opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) tenuto conto che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell'opera è superiore a 2 milioni di euro, dovendo adeguare il progetto originario al D.l.gs. n. 36/2023 per porlo a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato, si deve prevedere la progettazione con modalità BIM ai sensi dell'art. 43 del Codice?
La scrivente stazione appaltante, avendo affidato la progettazione di un'opera di nuova costruzione in vigenza del vecchio codice, richiede se, ai fini dell'avvio della gara con il D.Lgs 36/2023, debba aggiornare la progettazione ai fini dell'applicazione dell'art. 43.
Alla luce dell'obbligo previsto dall'art. 43 D. Lgs. 36/2023 - in materia di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costrizioni per importi a base di gara superiori a 1 mln di € - si chiede se per poter appaltare i lavori sulla base di un progetto esecutivo che non sia stato redatto secondo la metodologia BIM sia sufficiente che entro il 31 dicembre 2024 vi sia l'approvazione del progetto da porre a base della successiva gara oppure se entro il 31 dicembre 2024 sia necessaria l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
Premesso che l’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016 prevede che: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38”. In attuazione del disposto di cui sopra con D.M. 560/2017, aggiornato con successivo D.M. 312/2021, il MIT (poi MIMS) ha definito le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, scaglionati in relazione alla tipologia ed al valore delle opere da affidare. Il d.lgs. 36/2023 all´art. 43 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) stabilisce al comma 1 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”. In punto di regime transitorio, l’art. 225 d.lgs 36/2023 prevede, al comma 9, che: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia…omissis”; ed al comma 16: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.” Un tanto premesso, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di chiarire: - se i D.M. 560/2017 e 312/2021 - in particolare le tempistiche di introduzione della metodologia BIM ivi previste – in quanto attuativi dell’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016, debbano ritenersi abrogati ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 225, comma 16, d.lgs 36/2023, in linea con la ratio del termine “unico e generale” ex art. 43, comma 1, d.lgs. 36/2023 siccome descritta nella relazione illustrativa al d.lgs 36/2023; - ovvero se, invece, ritenendo che i citati decreti ministeriali non abbiano natura regolamentare (come emergerebbe dall’art. 48, comma 6, d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021), nel lasso temporale intercorrente fra il 1° luglio 2023 ed il 1° gennaio 2025 si debbano ritenere ancora valide ed applicabili le soglie e le tempistiche graduali di introduzione del BIM di cui al D.M. 560/2017, come modificate dal D.M. 312/2021; - se in caso di procedure di affidamento della progettazione avviate in regime di obbligatorietà del BIM ai sensi dei D.M. 560/2017 e 312/2021 ma per le quali non si sia ancori giunti alla stipula del contratto, sia corretto, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 225, comma 9, d.lgs. 36/2023, applicare la disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 anche in punto di determinazione dei corrispettivi, compresa la non previsione della maggiorazione dell’onorario per l’utilizzo del BIM; - ovvero se, invece, il compenso per gli incarichi non formalizzati alla data del 1° luglio 2023 debba essere rideterminato in senso maggiorativo in base a quanto stabilito dall’Allegato I.13 al Nuovo Codice. Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.