IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO È VALIDO SE L'OGGETTO È DETERMINATO O DETERMINABILE ATTRAVERSO L'ELENCAZIONE SPECIFICA DELLE RISORSE PRESTATE (104)
È valido il contratto di avvalimento che specifichi dettagliatamente le risorse umane, strumentali e le procedure messe a disposizione dell’ausiliata, risultando così l’oggetto determinato ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. La valutazione circa l'adeguatezza numerica di tali risorse rispetto alla quota di prestazioni da eseguire rientra nel vaglio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della Commissione di gara in assenza di macroscopici vizi di logicità.
"[...] risulta dal tenore testuale del contratto di avvalimento come lo stesso risulti di suo sufficientemente dettagliato (anche a mente dell’art. 12 disciplinare, a tenore del quale “Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità”, con previsione per cui “Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”) e in sé valido: esso elenca infatti le specifiche risorse prestate dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata, sia in termini di personale (i.e., risorsa umana con funzione di coordinamento e supervisione; risorsa umana quale responsabile tecnico-amministrativo, specificando per ciascuno le attività rispettivamente assunte, nei termini suindicati), sia in termini di attrezzature (personal computer, tablet, smartphone), sia di strumenti o procedure di supporto e qualificazione, quali “esperienza nella gestione di servizi garantita tramite apposita modulistica predisposta per la gestione delle attività” e “Predisposizione di corsi di aggiornamento/formazione degli operatoti impiegati nell’erogazione del servizio mediante propri operatori qualificati”. [...] (cfr., ai fini dell’applicazione al riguardo della regola della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23).
[...]
Né è conducente [...] la prospettata inadeguatezza delle risorse dedotte in avvalimento [...]
Manca su tale profilo - che rientra del resto nel vaglio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, in relazione ai contenuti dell’offerta, anche rispetto alla fase esecutiva del contratto (cfr. Cons. Stato, V, 20 novembre 2023, n. 9904) - una specifica e circostanziata dimostrazione dell’inidoneità dei suddetti mezzi e risorse da parte della ricorrente in primo grado, non emergendo appunto elementi evidenziali tali da rendere manifesta l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo risultante dall’avvalimento al prestito del requisito, oltreché all’esecuzione delle prestazioni (cfr., similmente, Cons. Stato, V, 26 aprile 2021, n. 3374)."
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