Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO – UTILIZZATO PER CARATTERE PREMIALE OFFERTA TECNICA – NON AMMESSO (89)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’operato della stazione appaltante risulta corretto, in quanto si è conformato al principio (disatteso dal primo giudice) per cui, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma questo non ne fa uno strumento per conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 5419; Id., VI, 19 marzo 2015, n. 1422; Id., V, 8 novembre 2012, n. 5692).

Il principio è desumibile, del resto, già dalla lettera dell’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti solo per «soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale […] necessari per partecipare ad una procedura di gara» e, quindi, non per incrementare i titoli valutabili o per ottenere un punteggio più elevato.

Sotto il profilo della ratio, del resto, l’istituto rappresenta uno strumento preordinato a garantire una più ampia partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, in una prospettiva proconcorrenziale: è per questa immanente finalità, stimata di suo giovevole al miglior risultato, che se ne consente l’utilizzo anche solo per conseguire un punteggio più elevato in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica. Diversamente, però, ove si accedesse all’idea che è utile ad incrementare i titoli, si produrrebbe l’effetto opposto, cioè di falsare la concorrenza: invero, in tal caso non si determinerebbe un proficuo allargamento della platea dei concorrenti, ma l’ artificiosa prevalenza, tra essi, di imprese che non sono davvero in possesso dei caratteri preferenziali richiesti dalla lex specialis: con il rischio, tra l’altro, di premiare, nell’ambito della competizione, l’azienda meno organizzata, meno attrezzata, tecnologicamente meno avanzata e con personale meno specializzato.

Del resto, ad opinare diversamente riuscirebbe non agevole spiegare la regola di cui all’art. 89, comma 3, che consente la sostituzione della impresa ausiliaria, sul presupposto che essa rilevi solo ai fini della partecipazione e non ai fini della graduazione della qualità dell’offerta.



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