Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO MISTO E SPENDIBILITÀ DI LAVORAZIONI SUBAPPALTATE NON ANCORA COLLAUDATE (104)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per criteri esperienziali, sono legittimamente valutabili come "conclusi" gli interventi costituiti da lavorazioni fisicamente ultimate, contabilizzate e certificate (tramite SAL o CEL), anche se inserite in un contesto contrattuale più ampio ancora in itinere, poiché la capacità tecnica dell’operatore si manifesta attraverso le prestazioni effettivamente eseguite.

In caso di avvalimento finalizzato sia alla qualificazione che al punteggio tecnico, la specificità delle risorse può essere integrata per relationem tra i due contratti, in ossequio al principio dell'interpretazione complessiva delle clausole e della buona fede.

"Quanto alla dedotta ammissibilità degli interventi indicati a dimostrare il requisito esperienziale il Collegio ritiene che condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la “nozione di interventi conclusi in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso”.

In particolare, evidenzia il Collegio che nel caso di specie non viene contestata la legittimità della documentazione offerta a comprova dell’esecuzione dei lavori “di realizzazione di infrastrutture all’interno di aree idro-geologicamente complesse” e di “realizzazione di impalcati e strutture metalliche complesse”, quanto piuttosto il fatto che detti lavori fossero parte di opere non ancora completate nella loro integralità. A tale ultimo riguardo il Collegio ritiene condivisibile la conclusione del giudice di primo grado secondo cui non rileva che “l’opera generale in cui si inseriscono non sia ancora giunta a compimento” , la “dicitura “lavori in corso” riferita al contratto principale non inficia pertanto la compiutezza e la valutabilità tecnica delle prestazioni già rese e contabilizzate”, il fatto che le opere “si inseriscano in un contesto contrattuale più ampio ancora in itinere non ne inficia la valenza tecnica né la natura di “intervento concluso” per la parte di interesse, atteso che, specie negli appalti di grandi opere infrastrutturali, la capacità tecnica si misura sulla base delle lavorazioni effettivamente rese e collaudate (o certificate tramite SAL), pena, altrimenti, l’impossibilità di spendere requisiti maturati in cantieri di durata pluriennale”."

***

"[...] appare, quindi, corretta e condivisibile la lettura degli atti di gara offerta dal giudice di primo grado che ha evidenziato come la “ T. ha fatto ricorso alla società M. attraverso un avvalimento c.d. “misto”, finalizzato cioè sia all’acquisizione del requisito di qualificazione (SOA in categoria OG4, classifica VIII, di cui l’ausiliata era carente) sia al miglioramento dell’offerta tecnica (avvalimento premiale per le esperienze pregresse)”, depositando “due distinti documenti contrattuali (uno nella busta amministrativa e uno in quella tecnica) che, tuttavia, sottendono un’unica volontà negoziale e un medesimo rapporto sostanziale”. Pertanto, la Commissione ha ritenuto integrato per relationem il contenuto dell’avvalimento premiale con quello del contratto di avvalimento qualificante, che “reca la puntuale e specifica indicazione delle risorse (mezzi, personale, direzione tecnica) messe a disposizione dall’ausiliaria per l’intera durata dell’appalto”, contenuto nella busta amministrativa già conosciuta, atteso anche che “le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori in categoria OG4 (oggetto dell’avvalimento qualificante) coincidono sostanzialmente con quelle che hanno consentito la maturazione dell’esperienza pregressa nella medesima categoria (oggetto dell’avvalimento premiale)”.

Ad avviso del Collegio la valutazione della determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento mediante un’interpretazione complessiva e sistematica degli atti, oltre ad essere coerente con il principio del risultato, è ulteriormente supportata anche dall’assenza di qualunque incertezza sulla volontà della società M. di impegnarsi a “mettere a disposizione di T. la propria struttura produttiva e le proprie risorse tecniche per l’esecuzione dell’appalto” e sulle risorse che sono “ben identificate nel contratto “principale” di qualificazione” e che “costituiscono il sostrato operativo anche per la validità dell’avvalimento premiale, garantendo alla Stazione Appaltante che l’impegno non sia meramente cartolare ma effettivo”."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...