Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE, PARITÀ DI GENERE E LIMITI AL CURRICULUM PER LAVORI ANALOGHI (104)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'interpretazione sistematica delle clausole del bando di gara, condotta secondo i canoni civilistici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., permette di ritenere implicitamente escluso l'avvalimento premiale per il criterio relativo al curriculum dei lavori eseguiti qualora la normativa di gara imponga lo svolgimento diretto delle prestazioni in capo a soggetti dotati di una quota di partecipazione qualificata.

La certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022, configurandosi come certificazione di processo relativa a modelli organizzativi e gestionali, è invece suscettibile di avvalimento premiale, non costituendo un requisito soggettivo inscindibile.

"Con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto il canone della totalità, ossia dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto e, nello stesso tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante.

Per i principi espressi, correttamente, la Stazione appaltante e il Giudice di prime cure hanno interpretato in maniera sistematica le disposizioni della lex specialis con riferimento al criterio A.1 – ‘Curriculum lavori in presenza di traffico’, stante il tenore letterale dei documenti di gara [...]

Inoltre, “Nel caso di RTI o consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. f) del Codice, il punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui il requisito sia posseduto dalle componenti che per la gara in oggetto detengono una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% e che nei contratti indicati per il presente criterio detenevano, ovvero detengono se l’attività è ancora in corso, una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40%”.

Ne consegue che, come precisato dal Tribunale di prima istanza, la Stazione appaltante ha inteso accertare un requisito esperienziale, riguardante l’esecuzione di lavorazioni pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, richiedendo che tale requisito fosse riferito ai lavori eseguiti dal concorrente, attestati esclusivamente sulla base di quanto dichiarato. La generica ammissibilità dell’avvalimento premiale prevista dal disciplinare di gara deve essere coordinata, in base ad una interpretazione sistematica, con le previsioni dell’elaborato ‘Criteri di valutazione’, laddove prevede che il RTI possa spendere il requisito esperienziale di una delle proprie componenti solo ove la stessa detenga una quota di partecipazione uguale o superiore al 40%.

Nel caso in esame, la mandante/ausiliaria S. s.r.l. che possiede il requisito esperienziale in discussione, ha partecipato all’appalto per una quota pari al 15.50%, quindi correttamente l’Amministrazione, in applicazione della legge di gara, ha negato al RTI C. il punteggio in contestazione.

Come osservato dall’A. con memoria, la giurisprudenza che si è formata sui requisiti costituiti dallo svolgimento di ‘servizi analoghi’, fattispecie assimilabile al curriculum lavori, ha richiesto l’esecuzione diretta dell’ausiliaria, ove oggetto di avvalimento.

La ratio di tale interpretazione risiede nel fatto che per l’attribuzione del punteggio è necessario assicurarsi che il soggetto effettivamente incaricato dell’esecuzione dei lavori abbia l’esperienza necessaria derivante dall’esecuzione di precedenti prestazioni analoghe.

Il Collegio ritiene, quindi, corretta la conclusione a cui giunge il T.A.R. e, in particolare, che ‘una interpretazione sistematica della lex di gara, appena riportata, confermi la correttezza della conclusione della Commissione giudicatrice, secondo cui, in relazione al criterio A.1, non fosse ammesso il ricorso all’avvalimento premiale’."

[...]

Il Tribunale di prima istanza ha correttamente chiarito che la certificazione della parità di genere, pur riguardando l’organizzazione aziendale, si configura come una certificazione di processo assimilabile alle altre certificazioni di qualità, in quanto espressiva di modelli organizzativi, gestionali e assetti strutturali suscettibili di essere messi a disposizione di un altro operatore economico mediante un contratto di avvalimento effettivo e non meramente cartolare.

A tale riguardo, va rammentato che la giurisprudenza di questa Sezione ha in più occasioni ritenuto l’ammissibilità dell’avvalimento, anche in funzione premiale, delle certificazioni di qualità, ivi inclusa la parità di genere, a condizione che l’ausiliaria si impegni concretamente a trasferire all’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi e le risorse che hanno consentito il conseguimento della certificazione stessa (Cons. Stato, n. 5345 del 2025).

Non sussistendo un divieto, l’avvalimento premiale delle certificazioni di parità di genere era ammissibile, in coerenza con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza prevalente e della legge di gara."

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