Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE: IL DECORSO DEL TERMINE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LE DICHIARAZIONI DELL'AUSILIARIA NON DETERMINA L'ESCLUSIONE, MA SOLO LA NON ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (104)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

La violazione del termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio produce effetti espulsivi totali solo se la documentazione omessa è essenziale ai fini dell'ammissione alla procedura. Qualora la carenza riguardi oneri dichiarativi di un'impresa ausiliaria nell'ambito di un avvalimento meramente premiale, i principi di proporzionalità, di conservazione degli atti e del risultato precludono l'esclusione del concorrente, limitando le conseguenze sfavorevoli alla sola neutralizzazione del vantaggio tecnico sperato.

"La carenza documentale riscontrata dalla stazione appaltante non atteneva dunque ad un requisito di ammissione alla procedura, né investiva la validità o l’ammissibilità della domanda di partecipazione, ma riguardava esclusivamente un elemento suscettibile di incidere sull’attribuzione del punteggio tecnico.

Ne consegue che il mancato perfezionamento del soccorso istruttorio nel termine assegnato non poteva determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ma soltanto impedire la valorizzazione dell’elemento premiale correlato all’avvalimento non ritualmente documentato.

[...]

L’esclusione dell’operatore economico per il mancato tempestivo assolvimento di un onere dichiarativo concernente un avvalimento avente funzione esclusivamente premiale si risolverebbe infatti in una misura sproporzionata rispetto alla natura della carenza riscontrata e non coerente con l’interesse sostanziale perseguito dalla procedura."

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