Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROGETTAZIONE DI OPERE "OPZIONALI" E PROVA SOSTANZIALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di affidamento di appalti integrati, l'omessa puntuale indicazione del progettista incaricato per categorie di lavori meramente opzionali e complementari non costituisce una carenza essenziale dell'offerta, essendo tale mancanza emendabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, la rettifica in autotutela di un certificato di esecuzione lavori operata da un ente terzo dopo la chiusura della gara non comporta l'esclusione del concorrente che provi, anche in sede di chiarimenti, il possesso sostanziale e continuativo del requisito mediante altri servizi svolti nel periodo di riferimento.

"Non emergono [...] evidenti ragioni per censurare la decisione del Seggio di gara di procedere con una richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata precisazione, nella tabella di cui si è detto, anche della categoria P.02, a fronte dell’indicazione nella Dichiarazione dei Progettisti di servizi idonei ad attestare, in capo a ciascun membro del RTP, il possesso del requisito richiesto anche in relazione a quest’ultima, per di più in misura sovrabbondante rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara.

Per quanto evidenziato in precedenza deve quindi ritenersi: 1) che le opere cd. “opzionali” non incidessero sul contenuto dell’offerta tecnica o di quella economica, non essendo tali prestazioni ricomprese nella base di gara; 2) in ogni caso, è comunque dimostrato in atti che il raggruppamento facente capo ad A. possedesse (come del resto attestato nella propria offerta e riconosciuto dalla stazione appaltante, a seguito delle valutazioni svolte in merito alle risultanze del soccorso istruttorio) la capacità di eseguire anche le prestazioni eventuali P.02.

Atteso dunque che la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante era espressamente finalizzata a “verificare la sussistenza dei requisiti indicati al punto 6.2.2 del Disciplinare di gara” e non già ad integrare l’offerta, deve concludersi per la legittimità del soccorso dalla stessa disposto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)