Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA RIALLOCAZIONE DEI COSTI MANODOPERA NELLE SPESE GENERALI DURANTE VERIFICA ANOMALIA (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In sede di giustificazione dell'anomalia, è preclusa all'offerente la riallocazione di quote del costo della manodopera inizialmente sottostimate all'interno della voce spese generali, in quanto il D.Lgs. 36/2023 impone che i costi del personale siano scrutinati in modo autonomo. Una siffatta operazione di compensazione tra voci eterogenee configura una inammissibile manipolazione dell'offerta economica che viola il principio di parità di trattamento e l'obbligo di indicazione separata ex art. 108 comma 9 del Codice.

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