ILLEGITTIMA LA RIMODULAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA PER GIUSTIFICARE L'OFFERTA ANOMALA (110.1)
È illegittima la rimodulazione delle singole voci di costo dell'offerta economica in sede di giustificativi dell'anomalia quando questa non sia sorretta da errori di calcolo o sopravvenienze, ma sia preordinata a compensare sottostime su elementi essenziali, come il costo della manodopera, al solo scopo di mantenere immutato il quantum dell'offerta finale. Il sub-procedimento di verifica non ha infatti l'obiettivo di consentire una riparametrazione dell'offerta alle sollecitazioni della stazione appaltante, ma di verificarne la serietà così come originariamente formulata.
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