Esclusione per anomalia: sottostima manodopera e incoerenza dei giustificativi offerti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2026
È legittima l'esclusione per anomalia dell'offerta qualora il concorrente, in sede di giustificativi, operi un azzeramento dei costi relativi a voci ineliminabili e fisiologiche quali malattia, infortuni e formazione, contravvenendo alle tabelle ministeriali e al dovere di stima prudenziale degli oneri della manodopera per appalti di durata pluriennale. Il principio di autoresponsabilità onera l'operatore economico di fornire chiarimenti univoci e coerenti, la cui mancanza rende l'offerta complessivamente inattendibile.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)