DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA FISSAZIONE DEI PARAMETRI DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.1)
Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente stabilire nel bando di gara soglie numeriche o coefficienti specifici al cui superamento scatta l'obbligo di verifica della congruità dell'offerta; tale valutazione, espressione di discrezionalità amministrativa, è volta ad accertare la complessiva attendibilità dell'offerta, e l'omessa produzione di documentazione probatoria specifica a corredo delle giustificazioni rese preclude una valutazione positiva, non potendo la stazione appaltante supplire alle carenze istruttorie del concorrente.
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