ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER ANOMALIA BASATA SU SINGOLE VOCI DI COSTO SENZA VALUTAZIONE COMPLESSIVA (110.1)
Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma all'accertamento dell'attendibilità e dell'affidabilità della stessa nel suo complesso. È pertanto illegittimo il giudizio di anomalia condotto in modo parcellizzato su singole voci di costo che non tenga conto della complessiva sostenibilità della proposta contrattuale. Inoltre, la richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) costituisce mezzo di prova adeguato di un grave illecito professionale, che impone alla stazione appaltante una valutazione motivata sull'idoneità morale del concorrente.
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