DIVIETO DI RIALLOCAZIONE DEI COSTI MANODOPERA E APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ONE SHOT TEMPERATO (110.1)
È illegittima la verifica di anomalia che accetti giustificazioni basate sulla riallocazione artificiosa dei costi della manodopera verso altre voci di spesa, qualora tale operazione configuri una modifica sostanziale dell'offerta tesa esclusivamente a sanare incongruenze precedentemente rilevate. In sede di riedizione del potere dopo annullamento giurisdizionale, trova applicazione il principio del 'one shot' temperato, che impone l'esclusione del concorrente qualora, dopo molteplici occasioni, non abbia fornito una prova rigorosa della sostenibilità economica dell'offerta.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

