LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA GARA PER SOSPETTI DI TURBATIVA E ACCORDI SPARTITORI (94.5)
È legittimo l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara qualora la stazione appaltante riscontri indizi seri e concordanti di una turbativa d'asta o di accordi spartitori tra i concorrenti, quali rinunce strategiche all'aggiudicazione e collegamenti sostanziali tra le imprese. Inoltre, l'operatore economico che intenda avvalersi di una consorziata in stato di concordato preventivo non omologato incorre nell'esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non potendo invocare la libertà di organizzazione interna del consorzio per affidare l'esecuzione a soggetti privi dei requisiti di partecipazione.
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