Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA GARA PER SOSPETTI DI TURBATIVA E ACCORDI SPARTITORI (94.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2025

È legittimo l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara qualora la stazione appaltante riscontri indizi seri e concordanti di una turbativa d'asta o di accordi spartitori tra i concorrenti, quali rinunce strategiche all'aggiudicazione e collegamenti sostanziali tra le imprese. Inoltre, l'operatore economico che intenda avvalersi di una consorziata in stato di concordato preventivo non omologato incorre nell'esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non potendo invocare la libertà di organizzazione interna del consorzio per affidare l'esecuzione a soggetti privi dei requisiti di partecipazione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati