Obbligo di verifica del contraddittorio preventivo nelle annotazioni ANAC
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico ANAC qualora l'Autorità ometta di motivare sull'effettiva instaurazione del contraddittorio tra stazione appaltante e operatore economico nel procedimento di risoluzione contrattuale, violando l'auto-vincolo imposto dal proprio regolamento che prevede l'irricevibilità delle segnalazioni prive di garanzie partecipative a monte.
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)