Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ANAC - MANIFESTA INFONDATEZZA - CASELLARIO GIUDIZIALE (108.3)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

L’art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016, secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l’accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, id est il “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l’istruttoria avviata con la “contestazione degli addebiti all’appaltatore” e svolta dal R.U.P. avvalori l’esistenza di un inadempimento della controparte, la decisione di “dichiarare” la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.

Tanto premesso, va osservato che l’art. 80, co.5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50/2016 annovera “la risoluzione per inadempimento”, alla quale si addiviene in conformità ai criteri sopra descritti, tra i possibili fatti indicativi di “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”, che potranno essere discrezionalmente apprezzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara.

La qualificazione in termini di “gravità” della risoluzione contrattuale ai fini della verifica dell’affidabilità dell’operatore economico riposa, pertanto, su disposizioni di legge, che orientano fortemente l’attività dell’A.n.a.c. nel giudizio di “utilità” ai fini dell’iscrizione nel casellario dei contratti pubblici di cui all’art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, inducendola ad annotare le vicende risolutive, salvo che non ricorra l’eccezionale ipotesi di cui all’art. 18, co.1, lett. a), del regolamento per la gestione del casellario informatico approvato dall’A.n.a.c. con la delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, cioè la “manifesta infondatezza della segnalazione”, potendosi escludere, per le ragioni già esposte, che per una risoluzione contrattuale possa predicarsi l’“inconferenza della segnalazione”, di cui alla lettera b) della medesima disposizione.

La “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione, non potrà che ricorrere solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, come, ad esempio, nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023), nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico, a causa dell’impossibilità di eseguire la prestazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c., oppure perché la sua “inerzia” rappresenta una reazione ad un precedente inadempimento della stazione appaltante, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 1460 c.c..

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, l’A.n.a.c. dovrà inserire la risoluzione nel casellario, in quanto il suo potere di valutazione è marginale rispetto a quello di esclusione dalla procedura di gara e di risoluzione del contratto di cui sono titolari le stazioni appaltanti, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 80, co.5, lett. c-ter, e 108 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi artt. 95, co. 1, lett. e), 98, co.3, lett. c), e 122 del d.lgs. n. 36/2023).

Corrispondentemente limitato è, quindi, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di annotazione dell’Autorità, in quanto l’annullamento dell’atto potrà avvenire esclusivamente in presenza di un difetto di istruttoria o di motivazione, pur sempre “tarato”, però, sul ristretto campo di indagine di cui dispone l’Autorità, di cui si è data sopra evidenza.

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