AUTONOMIA CONTRATTUALE P.A. - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - PRINCIPIO DI ACCESSO AL MERCATO (8.1)
Alla luce della valorizzazione del principio di autonomia contrattuale della P.A. nell'art. 8 del nuovo Codice, è ammissibile la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di stazioni appaltanti e/o enti concedenti anche diversi dagli enti che operano nel settore dei beni culturali, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 5. Nel rispetto di tali principi, anche le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di sponsorizzazione per realizzare introiti e/o servizi per migliorare la qualità e la quantità dell'offerta formativa e incentivare la partecipazione a manifestazioni di carattere culturale, didattico, specialistico e artistico o a iniziative di carattere sportivo o a laboratori didattici.
È legittima la clausola di sponsorizzazione accessoria ad un contratto di concessione di servizi, laddove siano stati rispettati i principi di accesso al mercato, par condicio, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 5 del Codice e sia stato previsto il criterio di selezione delle offerte. È nella procedura di gara indetta in seguito all'indagine esplorativa che l'ente concedente dovrà prevedere un punteggio massimo per la sponsorizzazione residuale e marginale rispetto alla valutazione delle capacità tecniche, organizzative ed operative dei concorrenti all'espletamento del servizio principale oggetto di concessione.
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