Giurisprudenza e Prassi

ATTO SEGNALAZIONE ANAC - IMPUGNAZIONE - CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Il Collegio rileva che il provvedimento di esclusione della ricorrente è plurimotivato, in quanto basato su due distinte motivazioni escludenti.

La prima motivazione consiste nella violazione delle leggi fiscali (cfr. art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50 del 2016).

La seconda motivazione consiste in una manipolazione documentale (cfr. art. 80, co. 5, lettera c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016), manipolazione di cui la ricorrente si è resa responsabile nei confronti di Consip al fine di realizzare una immutatio veri, e cioè di attestare l’avvenuta definizione agevolata (in realtà mai perfezionatasi) di una delle cartelle di pagamento contestate.

Il contenuto effettivo di questa seconda motivazione non risiede, pertanto, nell’infrazione di una legge fiscale, bensì nel fatto di aver “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” (cfr. art. 80, co. 5, lettera c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016).

L’evidente diversità logica, fattuale e giuridica tra le due motivazioni è tale che ciascuna di esse avrebbe dovuto formare oggetto di specifici motivi di impugnazione.

La riscontrata manipolazione documentale avrebbe reso necessaria, in particolare, una puntuale contestazione – tanto in diritto quanto in fatto – dell’esistenza di qualsiasi immutatio veri e, comunque, della sua idoneità ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.

Sennonchè, nessuna puntuale contestazione di tal fatta risulta contenuta nel ricorso introduttivo notificato a Consip e alla società controinteressata.

Manca nel ricorso, quindi, qualsiasi specifico motivo di impugnazione avverso la statuizione provvedimentale incentrata sull’alterazione documentale, ciò in violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso cristallizzato nell’art. 40, c. 1, c.p.a.

Quanto precede in piena coerenza, peraltro, con il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui “In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata” (Consiglio di Stato, sez. IV, 31/07/2023 n. 7405).

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Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la segnalazione all’ANAC di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto privo di effetti autonomi che funge soltanto da “impulso” all’attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2019 n. 2069 e TAR Cagliari, 12.04.2018 n. 331; nonché, ex multis, TAR Roma, 14.01.2019 n. 394; TAR Napoli, 21.12.2018 n. 7307; TAR Napoli, 05.05.2021 n. 2997; TAR Cagliari, 28.12.2021 n. 866).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;