LEGITTIMITA' DEL SUBENTRO IN GARA TRAMITE AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
Il subentro di un operatore economico in una procedura di gara mediante affitto di ramo d'azienda comporta l'imputazione all'affittuario dei requisiti e delle eventuali cause di esclusione riferibili alla dante causa, in forza del principio di continuità sostanziale dell'impresa. Spetta alla stazione appaltante verificare che l'operazione societaria non sia volta ad eludere il possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando la possibilità per l'operatore subentrante di dimostrare la propria idoneità tecnica e la cesura rispetto a vicende negative del cedente che non inficino l'affidabilità del ramo d'azienda trasferito.
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