SOCIETA' IN HOUSE E AFFIDAMENTO DIRETTO: PUBBLICITÀ LEGALE, GIURISDIZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (17)
In materia di contratti pubblici, l’affidamento diretto, pur configurandosi come una modalità semplificata di scelta del contraente non assimilabile a una procedura competitiva, impone alla stazione appaltante l'obbligo di motivare l'individuazione dell'affidatario e di procedere alla verifica preventiva dei requisiti di legge ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023. La mera acquisizione di un'autocertificazione, non riscontrata prima della stipula del contratto, determina l'illegittimità del provvedimento di affidamento.
"[...] l’art. 16, ultimo comma, D. Lgs. 175/2016 stabilisce che le società in house providing “sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 […]”, oggi sostituito dal nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).
Consegue che la società in house, che intenda procacciarsi beni o servizi mediante accesso al mercato e quindi in regime di outsourcing, è tenuta – in relazione a qualsivoglia procedimento di affidamento, anche diretto se trattasi di contratti sottosoglia – ad applicare il codice dei contratti pubblici. Pertanto, gli atti della procedura di affidamento soggiacciono al sindacato del giudice amministrativo (in tal senso, C.d.S., n. 444/2020).
Né, d’altra parte, coglie nel segno la diversa perimetrazione dell’eccezione, operata dalla controinteressata nella memoria ex art. 73 c.p.a., per la quale sarebbe l’affidamento diretto in sé a escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura connotata da ampia discrezionalità amministrativa.
L’art. 48, comma 1, D. Lgs. 36/2023 richiama, con riferimento a tali contratti sottosoglia, le norme di cui alla parte 1 e 2 del libro primo, ivi compresi i principi generali del codice dei contratti pubblici, cosicchè l’affidamento diretto diviene una modalità pubblicistica di affidamento dei richiamati contratti sottosoglia.
[...]
Al riguardo, l’art. 50, comma 8, D. Lgs. 36/2023 richiama, per gli affidamenti diretti, l’art. 85, che a sua volta prevede che tali atti siano pubblicati “a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC”.
Nel caso di specie, tale pubblicazione non è avvenuta nella sezione “bandi e avvisi”, ma nella sezione “amministrazione trasparente”, cosicchè tale modus operandi, imponendo all’interessato di porre in essere una vera e propria attività di ricerca all’interno del sito web, lo onera di un’attività speciosa, non prevista dalla legge, contraria al principio di buona fede che innerva (anche) il rapporto di diritto amministrativo, cosicchè essa non consente di far decorrere il dies a quo dell’impugnazione.
[...]
Al riguardo, proprio questa Sezione, con la sent. n. 18004/2025, ha di recente evidenziato che il nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto, all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1, la definizione di affidamento diretto, a mente del quale: è “affidamento diretto, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”. La menzionata pronuncia ha poi avuto modo di precisare che “l’affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità”.
Consegue che l’affidamento diretto, pur non dando origine a una procedura comparativa, impone all’Amministrazione di motivare le ragioni dell’individuazione di quel determinato soggetto affidatario, nonché di verificare, preventivamente rispetto alla stipula del contratto e ai sensi dell’art. 17, comma 2, D. Lgs. 36/2023, la sussistenza in capo a esso dei requisiti previsti dalla legge e dall’avviso pubblico e segnatamente: i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale."
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