Articolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo in esame – come evidenziato dalla relazione illustrativa – detta la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, “in...

Commento

NOVITA’ • Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, diversamente che nel D.lgs. 50/16, si ritrova una parte interamente dedicata alla disciplina dei contratti al di sotto della soglia di rilevanza eur...
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Giurisprudenza e Prassi

INDAGINE DI MERCATO - ILLEGITTIMA ESTROMISSIONE DEL CONCORRENTE CHE HA FATTO VALERE UN DIRITTO DI CREDITO

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2024

L’amministrazione comunale ha valutato l’opportunità di avviare l’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico del 24.08.2023, finalizzata a conoscere gli operatori economici disposti ad eseguire i lavori in parola, così da individuare, tra questi, il soggetto ritenuto più idoneo all’esecuzione della commessa.

Se è vero che siffatta indagine di mercato, svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, per come espressamente previsto dall’art. 2 dell’allegato II al D.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice Appalti) «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura», è, nel contempo, altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 48 dello stesso D.lgs. n. 36/2023, l’affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quello in esame, si svolgono, pur sempre, «nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II».

Tanto premesso, è indubbio che, una volta avviata una indagine di mercato, il Comune di B. non avrebbe legittimamente potuto pretermettere l’unica offerta proposta dalla ricorrente sulla scorta dell’esclusiva considerazione che quest’ultima aveva richiesto - come era suo diritto - il pagamento del corrispettivo di lavori commissionati, in passato, dalla stessa amministrazione, senza che questa ne avesse mai contestato il corretto svolgimento.

Ed invero, siffatta pretesa giustificazione, lungi dal tradursi in una valutazione di eventuale inidoneità tecnico-professionale della società ricorrente ad eseguire i lavori di manutenzione oggetto di affidamento, si sostanzia, a ben vedere, in un’inaccettabile “sanzione” espulsiva correlata all’esercizio di un diritto di credito non contestato ed addirittura riconosciuto dallo stesso Comune di B. (il quale, nelle more del giudizio, ha addirittura invitato la ricorrente a soprassedere dalla prosecuzione della cd. mediazione, avendo all’uopo avviato il procedimento del riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio).

La contestata pretermissione della società istante dall’indagine di mercato, nei termini in cui è stata motivata, viola dunque pesantemente i “principi generali” di cui al Libro I, parte I del Codice, comunque applicabili anche nella fattispecie in esame, tra cui quelli di reciproca buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5), del favor partecipationis e di par condicio tra i partecipanti (art. 10) nonché gli stessi principi della fiducia e del risultato, declinati nel principio di un’azione amministrativa trasparente e corretta, di cui agli artt. 1 e 2 del predetto Codice, a torto invocati a sostegno dell’agere pubblico (cfr. giurisprudenza formatasi in vigenza del precedente Codice Appalti, tra cui T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01/09/2020, n. 3709).

CIRCOLARE MIT - APPALTI SOTTOSOGLIA - APPLICABILITA' PROCEDURE ORDINARIE

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CIRCOLARE 2023

Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/02/2024 - INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE E DEL COSTO DELLA MANODOPERA: APPLICABILITÀ AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

L’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera. L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023). Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023). Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se: - l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.


QUESITO del 26/02/2024 - ART 108 COMMA 9 DLGS 36/2023 - INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - AFFIDAMENTI DIRETTI

Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13", si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l'offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art 108 comma 9 (l'esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all'interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.


QUESITO del 26/02/2024 - 2346 - APPLICABILITÀ ARTT. 11 D.LGS. N. 36/2023 AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

<p>Alla luce di quanto previsto dall&#39;art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, è necessario che nella &quot;richiesta di preventivo&quot; la stazione appaltante individui il CCNL applicabile? Devono essere altresì indicati i costi della manodopera? L&#39;operatore economico deve indicare nell&#39;offerta-preventivo i costi della manodopera ? Qualora tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A. , si dovrà sottoporre l&#39;offerta a verifica di anomalia ? Trovano applicazione le disposizioni di cui all&#39;art. 11 commi 3 e 4 del Codice ?</p>


QUESITO del 04/10/2023 - LIMITI DELL'AUTONOMIA REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA

L'art. 1 dell'allegato II.1 del Codice prevede che "le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento" relativo, nell'ambito del sotto-soglia, alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all'organizzazione dell'elenco per categoria e fascia anche ai fini dell'applicazione del principio di rotazione. Si chiede l'avviso di codesto ufficio sulle seguenti questione: a) se il riferimento al regolamento debba intendersi alla potestà normativa di cui all'art. 7 del d.lgs 267/2000, con conseguente competenza del consiglio comunale ovvero alle competenze organizzative dell'ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. 267/2000; b) se le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.1 fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sotto-soglia o, se, invece, nell'ambito di tale micro-sistema di cui alla parte I del libro II del Codice l'ente locale può esercitare il potere regolamentare o, eventualmente, la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, come ad esempio l'individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell'affidamento diretto prevedendo l'obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all'art. 52, comma 1 del Codice, o ancora i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva; ovvero se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non sono suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.


QUESITO del 22/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS. 36/2023

Il D.lgs.36/2023 Allegato I.1. contiene la definizione di affidamento diretto puro e mediato: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art.50, co.1 lett a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. L’art.48 co.4 del Codice 36 prevede che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.” Ciò premesso, si chiedono chiarimenti in merito ad alcune norme del nuovo Codice: 1) L’art.11 fa riferimento “a bandi e agli inviti” (co.2) e “all’affidamento o all’aggiudicazione” (co.4): pertanto la disciplina contenuta nell’art.11 si applica anche all’ipotesi di affidamento diretto? 2) L’at.41 co.13 prevede lo scorporo dei costi della manodopera/sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso (co.13): tale disposizione di applica anche all’affidamento diretto? 3) L’art.57 richiama “bandi, avvisi e inviti” (co.1): la disciplina ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto? 4) L’art.102 fa riferimento “a bandi, avvisi e inviti” (co.1): le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto? 5) L’art.108 co.2 lett.a) -a differenza di quanto previsto dalle successive lett.b/c- non prevede alcuna fascia economica; l’obbligo di utilizzo dell’OEPV indicato alla citata lett.a) si applica anche all’affidamento diretto? 6) L’art.108 co.9 –a differenza dell’analoga previsione del Codice 50/2016- non prevede l’affidamento diretto quale eccezione all’obbligo di indicare i costi manodopera e sicurezza: quindi la disposizione ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto? 7) L’art.110 co.1 richiama “bando e avviso”: le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?


QUESITO del 31/07/2023 - D.LGS. 36/3023, ART 126, COMMA 2 - PREMI D'ACCELERAZIONE.

<p>Al fine di meglio comprendere l&#39;applicazione operativa della norma in oggetto, si chiede di chiarire se i premi d&#39;accelerazione: 1 - siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; 2 - siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma; 3 - debbano essere fatturati a parte dall&#39;operatore economico, rispetto al contratto principale. </p>