Giurisprudenza e Prassi
Legittimità dell'accordo quadro farmaci con indicazione del solo valore massimo
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza
2026
È inammissibile per difetto di legittimazione e interesse il ricorso proposto contro la lex specialis di un accordo quadro monofornitore qualora la censura riguardi la mancata indicazione delle quantità specifiche dei prodotti da fornire, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, la fissazione del valore massimo stimato della fornitura. Eventuali profili di illegittimità concernenti l'ordinativo di prodotti non inclusi nell'oggetto dell'accordo o privi dei requisiti di esclusività configurano patologie della fase esecutiva, non sindacabili in sede di impugnazione degli atti di indizione.
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