Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

RELAZIONE L'articolo 28 reca gli obblighi di pubblicazione al fine di assolvere a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza dei contratti pubblici. In particolare, i commi 1 e 2 disciplinano...

Commento

NOVITA’ • L’articolo disciplina gli obblighi per adempiere alle prescrizioni dettate dal D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. La norma prevista ha come obiettivo quello di uniformare gli adempim...
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Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA ESTENSIVA CHE LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI PRESTAZIONI - AMMISSIBILE SE LE PRESTAZIONI SONO DETREMINATE O DETERMINABILI AL MOMENTO DELL'OFFERTA

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2024

Va prioritariamente rammentato che “il meccanismo di affidamento incentrato sull'applicazione della cd. clausola di adesione non costituisce oggetto di una disciplina legislativa espressa, in particolare di fonte statale (attesa l'inerenza della materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), che ne sancisca l'ammissibilità e ne preveda presupposti e limiti applicativi.

La legittimità della figura, insieme alla sua compatibilità con la normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di tutela della concorrenza, è stata infatti affermata dalla giurisprudenza in un'ottica interpretativa di carattere non strettamente letterale, rinvenendone cioè le radici genetiche nell'orientamento normativo favorevole all'utilizzo di forme di acquisizione centralizzata ed aggregata di beni e servizi occorrenti al funzionamento della P.A. (il quale trova una delle sue manifestazioni-cardine nell'istituto della centrale di committenza) (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 442 del 4 febbraio 2016), ovvero assimilandola tout court alla fattispecie dell'accordo-quadro (sebbene rinviando pregiudizialmente alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità con l'ordinamento europeo dei profili di difformità dell'istituto, così come concretamente applicato, rispetto allo schema-tipo) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1690 dell'11 aprile 2017).

Al di là delle questioni di inquadramento, l'assenza di una normativa espressamente rivolta a disciplinare la cd. clausola di adesione ha posto, all'Amministrazione, il compito di modularne l'applicazione in vista, prioritariamente, del rispetto dei canoni inderogabili di trasparenza, pubblicità e salvaguardia della concorrenza, ed al giudice, quello di verificare la coerenza tra le soluzioni concretamente adottate e le suindicate finalità.

A tale scopo, il criterio orientativo di base, elaborato dalla giurisprudenza, vuole che una clausola estensiva "in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l'oggetto della procedura cui essa accede" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 663 dell'11 febbraio 2014): infatti, "l'appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l'oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano (...) che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell'offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 442/2016, cit.)” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982).

ABROGATO L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL FILE XML DI RIEPILOGO DEI CONTRATTI IN ESSERE NELL’ANNO PRECEDENTE

ANAC NOTA 2024

Dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato l’art.1 comma 32 della legge n.190/2012, e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1 gennaio scorso, viene meno l’obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l’obbligo di successiva comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’url a cui tale file è stato pubblicato.

Maggiori dettagli sulle modalità di pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati e dei documenti relativi a bandi di gara e contratti sono disponibili nelle indicazioni allegate.

DIGITALIZZAZIONE PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

ANAC COMUNICATO 2024

L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici PCP dell'Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti- pubblici, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

PRIME INDICAZIONI SU: DIGITALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, FASCICOLO VIRTUALE, PUBBLICITÀ LEGALE,TRASPARENZA, PIATTAFORME CERTIFICATE

ANAC DELIBERA 2023

Dal 1° gennaio digitalizzazione integrale degli appalti: arrivano indicazioni congiunte Anac-MIT

Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti e dagli impegni presi con il Pnrr.

Verranno meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale e l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva. La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel Pnrr avviate a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto stabilisce la delibera predisposta da Anac, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l’esaustività delle indicazioni relative all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 1° gennaio 2024, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di Anac renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all’articolo 28 del Codice.

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da Anac la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del Cig (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.

Tale processo di digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

La rilevante novità per il sistema Paese, che si sostanzia nella concreta attuazione delle norme del nuovo Codice Appalti, ha suggerito l’adozione della presente Comunicazione al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.



INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE PROCEDURE PER GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 33/2013 (28.4)

ANAC DELIBERA 2023

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 30/12/2023 - LA DIGITALIZZAZIONE PER PROCEDURE SOTTO I 5.000 EURO

Buongiorno, Alla luce di quanto enunciato nelle nuove direttive ANAC, si è potuto intendere che dal 1° Gennaio 2024 ci saranno delle sostanziali modifiche nelle procedure di acquisizione di documenti da parte degli enti interessati al controllo delle gare d'appalto., quali anche la richiesta del relativo CIG. Si chiede pertanto se le nuove disposizioni dovranno essere applicate anche alle forniture di beni e servizi entro la soglia di € 5000,00. Restando in attesa di un Vostro autorevole parere, porgo distinti saluti. Fausto Guglielmi


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/06/2024 - VERBALI DI GARA

Nelle procedure sotto soglia, tanto negli affidamenti diretti che nelle negoziate è obbligatorio pubblicare i verbali di gara? In caso di risposta affermativa è necessario pubblicare l'elenco dei verbali o il testo integrale dei documenti?


QUESITO del 03/06/2024 - CONFIDENZIALITA' DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

In una gara d'appalto predisposta da un'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett.b) punto 2, - concorrenza assente per motivi tecnici -, ed avente ad oggetto la fornitura di un antidoto salvavita, un operatore economico (Azienda Farmaceutica) chiede, sulla base di una clausola contenuta in un accordo di prezzo e rimborso stipulato con AIFA, di non pubblicare il prezzo unitario di aggiudicazione, suffragando la propria richiesta con la citazione degli art. 35 c.4 e art. 90 c.3 del D.lgs 36/2023. Come si concilia tale richiesta dell'operatore economico con l'obbligo di pubblicazione in capo alla P.A. di cui all'art. 28 D.lgs 36/2023 e ancora di più sulla base del dettato di cui all'art. 41 D.lgs 33/2013 in tema di trasparenza in capo alle Aziende Sanitarie? Si tenga presente che l'operatore economico è l'unico in Italia a produrre e distribuire quel determinato farmaco. Sarebbero correttamente rispettate le norme relative alla trasparenza se venisse pubblicato soltanto il prezzo totale dell'intera aggiudicazione omettendo il numero di fabbisogni ed il prezzo unitario? E' legittimo da parte di un Azienda Farmaceutica ricorrere ad un accordo di riservatezza stipulato con AIFA per richiedere alla Aziende Ospedaliere di non pubblicare il prezzo di aggiudicazione di un farmaco?


QUESITO del 18/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D) ED E) – AVVISO DI AVVIO E TERMINE DI PROCEDURA NEGOZIATA.

<p>Nel nuovo Codice, l'avviso di avvio di procedura negoziata, introdotto dalle norme derogatorie emergenziali e disciplinato nelle modalità operative dalla nota n. 523 del 13/01/2021 del MIT, dev'essere ancora pubblicato sul profilo del committente? Analogamente, l'avviso di sua conclusione, nel quale dev'essere indicata anche la ragione sociale degli operatori economici invitati, dev'essere ancora effettuato? Infine, per quanto concerne quest'ultimo avviso, il limite di € 40.000 + IVA al di sotto del quale, la Stazione Appaltante, non era obbligata ad effettuare la pubblicazione di conclusione della procedura adottata (sia relativamente alle negoziate ma anche per quanto concerne gli affidamenti diretti), è ancora vigente? </p>