Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.
1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo.
EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
IL CONCORRENTE CHE NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO È LEGITTIMAMENTE ESCLUSO E PERDE L'INTERESSE STRUMENTALE A CONTESTARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO (17)
Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che la lex specialis preveda criteri di valutazione dettagliati e una griglia di coefficienti progressiva e analitica.
La legittima esclusione di un concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento determina l'inammissibilità delle censure rivolte alla mancata previsione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) o di elementi premiali sulla parità di genere, poiché il soggetto escluso non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale.
"“Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2025, n. 839).
Le censure articolate dalle ricorrenti al fine di contestare nel merito le valutazioni della Commissione giudicatrice non possono essere condivise, dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità del punteggio numerico assegnato al raggruppamento: “La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.9.2025, n. 7458).
[...]
Quanto ai motivi di impugnazione volti a contestare che la lex specialis non aveva previsto il rispetto dei criteri ambientali minimi e non contemplava elementi premiali volti a valorizzare la parità di genere, si osserva che trattasi di censure inammissibili, dal momento che il concorrente legittimamente escluso dalla gara non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale: “La mancanza dei Criteri Ambientali Minimi nella documentazione di gara comporta la mancanza di una prescrizione necessaria, in quanto prevista per legge, della legge di gara, e pertanto il concorrente non aggiudicatario vanta un interesse alla riedizione della procedura di gara, in quanto ha partecipato alla stessa, non aggiudicandosela, con offerta valida. Viceversa, nel caso in cui il ricorrente abbia partecipato alla gara aggiudicandosela, ma con offerta non valida, in quanto giudicata anomala dalla stazione appaltante con giudizio corretto e legittimo, egli non può vantare un interesse alla riedizione della procedura. La sua posizione di soggetto esterno alla gara, in quanto escluso per motivazioni legittime, priva il ricorrente dell'interesse strumentale alla riedizione della procedura perché egli non ha conseguito l'aggiudicazione della medesima non perché gli atti di gara, illegittimi in quanto non contemplanti i CAM, hanno comportato una valutazione della relativa offerta con punteggio minore del soggetto aggiudicatario, ma perché la propria offerta era anomala e, conseguentemente, è stata esclusa. È solo la valida partecipazione alla gara, con posizionamento in graduatoria anche se non come vincitore, che radica in un concorrente l'interesse alla riedizione della medesima se gli atti di gara risultano illegittimi, mentre nel caso di (legittima) esclusione la posizione del ricorrente diventa quella di un soggetto estraneo alla medesima che non può contestarne la legittimità in quanto, appunto, non più coinvolto nella medesima” (Tar Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 19.11.2024, n. 483)."
LA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON DETERMINA L'ILLEGITTIMITA' DELLA NOMINA (93)
La mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei componenti «non determina, ex se, l’illegittimità della nomina, occorrendo dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza; non è dunque necessario un vero e proprio regolamento, essendo sufficiente che la commissione risulti costituita secondo regole di trasparenza e competenza (Cons. Stato, III, 14 aprile 2022, n. 2819). Tali regole risultano comunque garantite dal regolamento Consip nella versione aggiornata del 17 aprile 2023 sui criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara […].
Con riguardo, poi, al profilo della competenza, la stessa deve essere desunta anzitutto dall’attività professionale dei componenti in aree tematiche omogenee […]» (cfr. Cons. St., Sezione quinta, 23 luglio 2024, n. 6622).
QUALIFICAZIONE SEMPLIFICATA APPLICABILE ALLE CATEGORIE SCORPORABILI SOTTO I 150.000 EURO (28.1)
In materia di qualificazione degli operatori economici, la deroga che consente di dimostrare i requisiti in modalità semplificata per lavori di importo non superiore a 150.000 euro trova applicazione anche con riferimento alle singole categorie scorporabili incluse in una procedura di gara di importo complessivo superiore, favorendo così la massima partecipazione e il principio di concorrenza.
CLAUSOLA ESTENSIVA CHE LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI PRESTAZIONI - AMMISSIBILE SE LE PRESTAZIONI SONO DETREMINATE O DETERMINABILI AL MOMENTO DELL'OFFERTA
Va prioritariamente rammentato che “il meccanismo di affidamento incentrato sull'applicazione della cd. clausola di adesione non costituisce oggetto di una disciplina legislativa espressa, in particolare di fonte statale (attesa l'inerenza della materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), che ne sancisca l'ammissibilità e ne preveda presupposti e limiti applicativi.
La legittimità della figura, insieme alla sua compatibilità con la normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di tutela della concorrenza, è stata infatti affermata dalla giurisprudenza in un'ottica interpretativa di carattere non strettamente letterale, rinvenendone cioè le radici genetiche nell'orientamento normativo favorevole all'utilizzo di forme di acquisizione centralizzata ed aggregata di beni e servizi occorrenti al funzionamento della P.A. (il quale trova una delle sue manifestazioni-cardine nell'istituto della centrale di committenza) (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 442 del 4 febbraio 2016), ovvero assimilandola tout court alla fattispecie dell'accordo-quadro (sebbene rinviando pregiudizialmente alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità con l'ordinamento europeo dei profili di difformità dell'istituto, così come concretamente applicato, rispetto allo schema-tipo) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1690 dell'11 aprile 2017).
Al di là delle questioni di inquadramento, l'assenza di una normativa espressamente rivolta a disciplinare la cd. clausola di adesione ha posto, all'Amministrazione, il compito di modularne l'applicazione in vista, prioritariamente, del rispetto dei canoni inderogabili di trasparenza, pubblicità e salvaguardia della concorrenza, ed al giudice, quello di verificare la coerenza tra le soluzioni concretamente adottate e le suindicate finalità.
A tale scopo, il criterio orientativo di base, elaborato dalla giurisprudenza, vuole che una clausola estensiva "in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l'oggetto della procedura cui essa accede" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 663 dell'11 febbraio 2014): infatti, "l'appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l'oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano (...) che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell'offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 442/2016, cit.)” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982).
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, Alla luce di quanto enunciato nelle nuove direttive ANAC, si è potuto intendere che dal 1° Gennaio 2024 ci saranno delle sostanziali modifiche nelle procedure di acquisizione di documenti da parte degli enti interessati al controllo delle gare d'appalto., quali anche la richiesta del relativo CIG. Si chiede pertanto se le nuove disposizioni dovranno essere applicate anche alle forniture di beni e servizi entro la soglia di € 5000,00. Restando in attesa di un Vostro autorevole parere, porgo distinti saluti. Fausto Guglielmi
Pareri tratti da fonti ufficiali
La comunicazione verso l'Autorità, prevista dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice, modificato dal Correttivo, che riguarda solo le modifiche previste dall'art. 120, comma 1, lett. c), indipendentemente dal loro valore, oppure è necessario fare riferimento alla Comunicazione del Presidente ANAC del 30/01/2025, che riguarda i contratti soprasoglia e di valore superiore al 10%? Inoltre, la documentazione da trasmettere è la medesima riportata al comma successivo (12)?
Nelle procedure sotto soglia, tanto negli affidamenti diretti che nelle negoziate è obbligatorio pubblicare i verbali di gara? In caso di risposta affermativa è necessario pubblicare l'elenco dei verbali o il testo integrale dei documenti?
In una gara d'appalto predisposta da un'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett.b) punto 2, - concorrenza assente per motivi tecnici -, ed avente ad oggetto la fornitura di un antidoto salvavita, un operatore economico (Azienda Farmaceutica) chiede, sulla base di una clausola contenuta in un accordo di prezzo e rimborso stipulato con AIFA, di non pubblicare il prezzo unitario di aggiudicazione, suffragando la propria richiesta con la citazione degli art. 35 c.4 e art. 90 c.3 del D.lgs 36/2023. Come si concilia tale richiesta dell'operatore economico con l'obbligo di pubblicazione in capo alla P.A. di cui all'art. 28 D.lgs 36/2023 e ancora di più sulla base del dettato di cui all'art. 41 D.lgs 33/2013 in tema di trasparenza in capo alle Aziende Sanitarie? Si tenga presente che l'operatore economico è l'unico in Italia a produrre e distribuire quel determinato farmaco. Sarebbero correttamente rispettate le norme relative alla trasparenza se venisse pubblicato soltanto il prezzo totale dell'intera aggiudicazione omettendo il numero di fabbisogni ed il prezzo unitario? E' legittimo da parte di un Azienda Farmaceutica ricorrere ad un accordo di riservatezza stipulato con AIFA per richiedere alla Aziende Ospedaliere di non pubblicare il prezzo di aggiudicazione di un farmaco?
<p>Nel nuovo Codice, l'avviso di avvio di procedura negoziata, introdotto dalle norme derogatorie emergenziali e disciplinato nelle modalità operative dalla nota n. 523 del 13/01/2021 del MIT, dev'essere ancora pubblicato sul profilo del committente? Analogamente, l'avviso di sua conclusione, nel quale dev'essere indicata anche la ragione sociale degli operatori economici invitati, dev'essere ancora effettuato? Infine, per quanto concerne quest'ultimo avviso, il limite di € 40.000 + IVA al di sotto del quale, la Stazione Appaltante, non era obbligata ad effettuare la pubblicazione di conclusione della procedura adottata (sia relativamente alle negoziate ma anche per quanto concerne gli affidamenti diretti), è ancora vigente? </p>

