Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMO L'ACCORDO QUADRO SENZA STIMA DEL VALORE MASSIMO E DEL FABBISOGNO (59.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2025
È illegittima l'istituzione di un lotto funzionale configurato come accordo quadro privo dell'indicazione del valore massimo stimato e della quantità dei prodotti, in quanto la predeterminazione del fabbisogno costituisce un elemento essenziale per consentire agli operatori economici di valutare la propria capacità di adempiere e per prevenire distorsioni della concorrenza.
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