Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO INDETERMINATO E LIMITI APPLICATIVI DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO (59)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È illegittima la previsione nella lex specialis di un accordo quadro multifornitore ad oggetto del tutto indeterminato e senza riapertura del confronto competitivo, giustificato in nome della celerità degli approvvigionamenti. L'applicazione del principio del risultato non può operare in chiave derogatoria rispetto alle norme inderogabili a tutela dell'evidenza pubblica.

"Orbene, come rilevato dal Tar, sotto il profilo definitorio dell’istituto, si rileva che l’art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 1, la possibilità di concludere accordi quadro previa “… ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” e la medesima disposizione, sempre al comma 1, precisa che: “L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.

In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.”.

Tuttavia, nel caso di specie, E. ha proprio previsto un accordo quadro multifornitore senza alcuna previsione di stima, ad oggetto del tutto indeterminato, e senza riapertura del confronto competitivo, in tal modo determinandosi quell’effetto distorsivo della concorrenza che lo stesso art. 59 ha inteso espressamente vietare.

Appare poi pienamente condivisibile il rilievo contenuto in sentenza secondo cui nel delineato contesto normativo, il richiamo al principio del risultato è del tutto inidoneo a giustificare la previsione di un modello di lotto come quello oggetto di causa. Il Tar ha correttamente sottolineato come il principio del risultato è criterio di esercizio della discrezionalità amministrativa, in un contesto di esercizio del potere conforme al principio di legalità e al principio di concorrenza che nel caso di specie appaiono invece essere disattesi.

Difatti, come rilevato da questo Consiglio, “[…] l’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, i quali, a loro volta, postulano il rispetto del c.d. auto-vincolo, e comunque non può mai prevalere sul canone della par condicio competitorum, che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti della lex specialis di gara” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866; Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701; Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3985; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)