PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO SUL SEGRETO TECNICO SENZA PROVA DI DANNO (36.1)
In materia di appalti pubblici, l'onere di dimostrare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali spetta a chi vi si oppone, il quale deve fornire allegazioni idonee a provare che l'informazione sia specificamente individuata e suscettibile di sfruttamento economico. L'amministrazione ha l'obbligo di verificare rigorosamente tali dichiarazioni, non potendo negare l'accesso sulla base di motivazioni generiche, specialmente quando l'ostensione è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa del concorrente classificatosi in posizione utile per il ricorso.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

