Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: INCOMPATIBILE CON INTERESSI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO (3)

TAR FRIULI TS SENTENZA 2025

Come anche di recente osservato da condivisibile giurisprudenza «costituisce presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, invece “proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente” (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2019)» (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415).

Dal tenore dell’istanza avanzata dalla società ricorrente in sede procedimentale, ma anche dalle diffuse deduzioni sviluppate dalla medesima nel ricorso in esame traspare, con tutta evidenza, che il suo interesse conoscitivo è, del tutto, sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nello “arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico [e la] garanzia del buon andamento della P.A.” (Cons. St., sez. III, n. 2019/2022), cui questo genus di accesso è finalisticamente orientato.

La società mira, infatti, unicamente ad ottenere documentazione che reputa utile alla tutela e salvaguardia dei suoi personalissimi interessi.

Pare, in ogni caso, evidente che la ricorrente - che chiede anche di avere “una puntuale indicazione dei documenti che esistono e di quelli che non esistono” - mira essenzialmente ad esperire un controllo generalizzato dell'operato della Stazione appaltante, che l’art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990 sanziona notoriamente con l’inammissibilità.

Al riguardo, giova, in ogni caso, rammentare che “… il diritto di accesso ai documenti non si atteggia,… , in sé, come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché, da un lato, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall'altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22/07/2020, n. 8580; cfr. anche Cons. St., sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398).

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