DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI: LA DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI SEGRETI TECNICO-COMMERCIALI NON PUO' ESSERE GENERICA (36.4.A)
In merito alla sussistenza di un interesse alla riservatezza che prevalga sul diritto all’accesso, il Collegio osserva anzitutto che l’opposizione dei segreti industriali commerciali rispetto ad un’istanza ostensiva trova la relativa disciplina nell’art. 24 della legge n. 241/1990 e negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, consentendo alla stazione appaltante di oscurare le parti dell’offerta interessate da segreti tecnici commerciali, previa comprovata e motivata dichiarazione dell’operatore economico interessato.
In tema di riservatezza aziendale connessa all’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “I segreti tecnici o commerciali, idonei ad inibire la domanda di accesso all'offerta tecnica del concorrente, sono costituiti da elaborazioni e studi di carattere specialistico, applicabili in una serie indeterminata di appalti, in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza; pertanto, qualora la dimostrazione dell'esistenza di un vero e proprio segreto non sia fornita in modo puntuale, torna a prevalere il principio di accessibilità dell'offerta, a tutela del diritto di difesa dei concorrenti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 7.1.2015, n.2).
Ancor di recente è stato altresì osservato -con specifico riferimento alle gare pubbliche ma con principi mutuabili all’odierna controversia- che "l'esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98,d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o alla peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza. Dunque, l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all'accesso sollevata dai controinteressati" (ex multis T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 19.4.2023, n. 59).
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