ACCESSO PARZIALE ALL'OFFERTA TECNICA - MANCANZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DI KNOW HOW - ILLEGITTIMO DINIEGO DA PARTE DELLA PA ( 35)
La ditta ricorrente ha notificato il ricorso in esame, sottolineando in esso come C. non abbia mai provveduto alla pubblicazione dell’offerta in piattaforma, in violazione dell’art. 36, comma 1 e comma 3 del d.lgs. 36/2023 e si sia limitata a fornire alla ricorrente una versione parzialmente oscurata dell’offerta risultata aggiudicataria, senza esplicitare alcuna motivazione rispetto alle ragioni che legittimerebbero il diniego dell’accesso, in assenza di segreti commerciali e così privando la seconda classificata della possibilità di eventualmente confutare in giudizio il risultato della gara.
Nel sostenere la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36 del 2023, parte ricorrente ha altresì sottolineato come, nella fattispecie in esame, debba ritenersi integrato il presupposto cui la giurisprudenza collega la postergazione del termine per ricorrere. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “nell’evenienza in cui l’amministrazione aggiudicatrice impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per impugnare l’aggiudicazione comincia a decorrere da quanto l’interessato li abbia conosciuti” (così la sentenza del 27 marzo 2024, n. 2882). Conoscenza che, nel caso di specie, non era ancora intervenuta al momento della proposizione del gravame.
Il legislatore ha, dunque, fissato la regola generale per cui le prime cinque offerte classificate debbono essere rese disponibili a tutti i partecipanti alla gara contestualmente all’aggiudicazione, salvo l’eventuale oscuramento di parti di esse che deve essere adeguatamente motivato.
In ogni caso, parte ricorrente ha rappresentato, nel proprio ricorso e nel procedimento, come il richiesto accesso sia strumentale a verificare l’eventuale carenza dei requisiti minimi richiesti in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Ne deriva che la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata, per come l’art. 22, comma 1, lettera b), della l. n. 241/90 richiede ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, avendo evidenziato il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive in relazione alle azioni giudiziarie che intende proporre.
Accertata, dunque, la legittimazione della Impianti s.p.a. a richiedere l’accesso, deve darsi atto di come sia integralmente mancante la motivazione del parziale oscuramento dell’offerta della ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria. La stazione appaltante, infatti, si è limitata a comunicare che l’oscuramento è stato determinato dall’opposizione all’esibizione integrale dell’offerta espressa da parte dell’aggiudicataria per ragioni che appaiono sconosciute.
Il diniego all’accesso integrale all’offerta appare, dunque, del tutto illegittimo, in quanto privo di motivazione, atteso che nessuna delle parti evocate in giudizio ha smentito l’assunto di parte ricorrente secondo cui oggetto della gara era “semplicemente la banale fornitura e installazione di apparati audio e video per sale conferenze, sale riunioni e uffici dirigenziali normalmente commercializzati” (così come sostenuto in ricorso), dovendosi, perciò, escludere che, rispetto al criterio di valutazione 3 (deputato a misurare esclusivamente la disponibilità a fornire prodotti migliorativi, rispetto alle specifiche tecniche di capitolato, ma pur sempre già disponibili sul mercato) si profilassero esigenze di segretezza tecnico commerciale rispetto al know how.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui