OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DIGITALE E DECORRENZA DEL TERMINE PER RICORRERE (36.1)
Nel regime del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario e gli atti istruttori devono essere resi disponibili digitalmente in modo contestuale alla comunicazione dell'aggiudicazione. In caso di ritardo o omissione nella pubblicazione non giustificata da segreti tecnici, il termine per ricorrere non decorre, essendo legittima la proposizione di un gravame prudenziale condizionato alla futura acquisizione degli atti, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto di termini acceleratori per l'istanza di accesso non più previsti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

