Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO: OCCORRE DIMOSTRARE LO SFRUTTAMENTO E IL VANTAGGIO CONCORRENZIALE CHE DERIVEREBBE DALLA MANCATA DIVULGAZIONE DEI DATI (35)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’esclusione dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 è subordinata alla dimostrazione rigorosa che le informazioni contenute nell’offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. Tale onere non è assolto mediante richiami generici alle procedure operative o all'utilizzo di software commerciali, né può estendersi a dati contabili confluenti in bilanci pubblici. "L’ostensione può essere negata solo se «venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento» (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454)".

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