ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA SENZA PROVA DEL SEGRETO TECNICO E VALUTAZIONE AUTONOMA DELLA PA (36.3)
L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è legittimo solo se supportato da una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. La stazione appaltante ha l'onere di effettuare una valutazione autonoma e non può limitarsi a una ricezione passiva delle istanze di riservatezza, garantendo comunque l'accesso reciproco ai primi cinque classificati per consentire la verifica della legittimità della comparazione tecnica e il pieno esercizio del diritto di difesa.
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