Giurisprudenza e Prassi

DIFFERIMENTO COMUNICAZIONE MOTIVI ESCLUSIONE E MANCANZA DI INTERESSE CAUTELARE ATTUALE (90.1)

TAR PIEMONTE Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono comunicare l'esclusione e i motivi entro cinque giorni, poiché il termine per impugnare decorre dalla data di effettiva conoscenza degli stessi; tuttavia, se l'amministrazione rinvia la formalizzazione dell'esclusione al momento dell'aggiudicazione, non sussiste interesse alla sospensione cautelare di un provvedimento non ancora esistente.

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