ACCESSO AGLI ATTI: ONERE MOTIVAZIONALE E VERIFICA DEI SEGRETI TECNICI IN CAPO AL RUP (35.4.A)
È illegittimo il diniego parziale di accesso agli atti qualora la Stazione Appaltante accolga integralmente le istanze di oscuramento avanzate dagli operatori economici senza fornire "una valutazione autonoma [...] che dia conto del bilanciamento effettuato". L'Amministrazione "non può ritenersi vincolata dalla semplice affermazione dell’offerente circa la natura riservata di determinate informazioni", dovendo invece esigere la "puntuale dimostrazione dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali" ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). Inoltre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sussiste in capo ai primi cinque classificati un interesse diretto alla "conoscibilità reciproca delle rispettive offerte", funzionale alla verifica della legittimità delle operazioni di gara. (Cfr. giurisprudenza citata nel testo: Corte di Giustizia UE C-927/19 e C-54/21; Cons. Stato, Sez. V, n. 1231/2023).
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