ACCESSO AGLI ATTI DIFENSIVO - L'ISTANZA NON PUO' ESSERE RESPINTA PER GENERICHE OPPOSIZIONI (35)
Sussiste l'interesse all'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 in capo all'operatore economico (aspirante subappaltatore) che richieda l'ostensione della corrispondenza intercorsa tra Stazione Appaltante e Appaltatore, incluse perizie e varianti, al fine di tutelare la propria posizione giuridica in un'eventuale azione risarcitoria per mancata stipula del contratto. L'istanza non può essere legittimamente respinta dall'Amministrazione sulla base di generiche opposizioni dei controinteressati che non comprovino l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela, non potendo l'Ente sindacare nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria azionanda.
Va altresì ricordato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentt., 25/9/2020, nn. 19, 20 e 21), ha enunciato il principio secondo cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.”, così chiarendo il rapporto tra i due istituti nel senso della loro complementarietà, anziché nel senso dell’incompatibilità e reciproca esclusione.
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